Nasce Oliva Rosa

"Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile"
San Francesco d'Assisi


Sei separata o ti stai separando?

Ora che non sei più “moglie” hai voglia di ricotruirti un'identità e non sai dove partire?

Stai cambiano il tuo “piano di vita”?


Esci dal tuo guscio!
Insieme, proprio come l'olio, riusciremo a stare a galla!

giovedì 22 marzo 2012

"Gratuito Patrocinio" separazione coniugale e divorzio a spese dello Stato ... Quando?

Il gratuito patrocinio comporta che le spese del proprio avvocato siano pagate dallo Stato.
La legge sul gratuito patrocinio ti garantisce l’esercizio del diritto di difesa con l’accesso ad un avvocato abilitato iscritto nelle liste per il patrocinio a spese dello stato.
Il tuo legale lo scegli tu ma lo paga lo stato presentando la idonea documentazione.
Per essere ammessi al Patrocinio gratuito a spese dello Stato, è necessario che Tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16..

Se convivi ancora con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

La domanda di ammissione al beneficio, da Te sottoscritta, va presentata in carta semplice e deve indicare:

1.la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;

2.le generalità anagrafiche e codice fiscale Tue e dei componenti il suo nucleo familiare;

3.l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);

4.l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.
Il gratuito patrocinio può essere usato sia dagli Italiani che dagli stranieri (art. 119 DPR 115/2002), che risiedono nel territorio nazionale o che lo erano al momento in cui è sorto il rapporto o il fatto per cui occorre il patrocinio.
Per ottenerlo, occorre generalmente avere un reddito inferiore a 10.628,16€ annui, limite che aumenta, nei soli procedimenti penali, di 1.032,91€ per ogni membro della famiglia dell’istante (ad es., se l’istante ha una moglie e un figlio il limite di reddito è 12.693,98).
Il reddito è quello netto, cioè la base imponibile IRPEF.

Ci sono dei casi particolari:
  • in caso di separazione, divorzio o altre cause aventi ad oggetto diritti della personalità si considera il solo reddito del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia; lo prevede il comma 4° dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi»;
  • in altre situazioni si può averlo a prescindere dal reddito, ad es. ne ha sempre diritto la vittima dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, anche se ha un reddito superiore al limite di legge, anzi qualunque sia il suo reddito;
  • infine, ci sono poi alcuni casi in cui comunque non si può chiedere, anche se si ha reddito inferiore al tetto previsto dalla legge, come per chi è stato condannato per reati di mafia o comunque di tipo associativo.
Quando si hanno i presupposti, si può usufruirne per procedimenti civili, penali, amministrativi e di altro tipo, compresa l’impugnazione delle sanzioni amministrative.
Non può purtroppo essere utilizzato, invece, per consulenze o assistenza stragiudiziale.

A volte però può capitare che con l’ammissione al gratuito patrocinio (o, con la dizione aggiornata, “Patrocinio a spese dello stato” ) non si sa come attivare un servizio a cui si ha diritto e non si riesce a beneficiarne solo perchè non si trovano le istruzioni minime per evitare che la pubblica amministrazione risponda con incomprensibili divieti o rifiuti privi di ogni buon senso.

Ecco dove provare a dirimere i dubbi:http://www.slideshare.net/Shapur/guida-breve-alla-separazione-e-al-divorzio-con-il-gratuito-patrocinio

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