Nasce Oliva Rosa

"Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile"
San Francesco d'Assisi


Sei separata o ti stai separando?

Ora che non sei più “moglie” hai voglia di ricotruirti un'identità e non sai dove partire?

Stai cambiano il tuo “piano di vita”?


Esci dal tuo guscio!
Insieme, proprio come l'olio, riusciremo a stare a galla!

lunedì 25 giugno 2012

Separazione legale ... le linee essenziali della separazione consensuale e giudiziale

Quello della separazione è certamente un momento moltotduro della vita di una donna, nel quale, al dispiacere ed alla sofferenza legata alla fine di un rapporto sul quale si era investito, può aggiungersi l’oggettiva difficoltà derivante da...l fatto di non essere economicamente indipendente. Molte volte, infatti, gli ex mariti, oltre a non occuparsi dei figli, fanno mancare all’ex coniuge – impegnata su più fronti ad occuparsi di figli, casa e lavoro – gli adeguati mezzi di sostentamento ...

Separazione legale ... le linee essenziali della separazione consensuale e giudiziale
(Laura Remiddi)

Per averne un'idea ...

La separazione legale coinvolge gli interessi dei coniugi e soprattutto il futuro dei figli; per questo è bene affrontare questa scelta con piena consapevolezza.

Il capitolo spiega le linee essenziali della separazione consensuale e giudiziale e le varie implicazioni di carattere personale, economico e patrimoniale.
   
• Che cosa è la separazione legale?
È il provvedimento con cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati e stabilisce le condizioni per l’affidamento dei figli minori, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale pagamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge in favore dell’altro e dei figli.

• Quanti tipi di separazione legale esistono?
La separazione consensuale e quella giudiziale.

• Quale differenza c’è fra separazione consensuale e giudiziale?
Nella consensuale i coniugi sono d’accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà; nella giudiziale, invece, questo accordo non c’è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.

• È possibile nella separazione consensuale inserire altre clausole, oltre a quelle riguardanti l’affidamento dei figli, della casa e il mantenimento?
Sì, è possibile regolamentare con l’accordo ogni altro aspetto della separazione, tra cui anche la divisione dei beni comuni.

• Come si svolge il procedimento di separazione consensuale?
Dopo aver raggiunto l’accordo sui loro futuri rapporti, i coniugi presentano un ricorso al Presidente del Tribunale e i certificati richiesti.Verrà fissata una udienza nella quale dovranno confermare la loro volontà. Il verbale di separazione sarà omologato dal Tribunale. Il procedimento dura pochi mesi.

• Nella separazione consensuale è necessaria l’assistenza legale?
Non è obbligatoria ma è consigliabile, soprattutto per tutelare gli interessi del coniuge più debole.

• In quali casi si può chiedere la separazione giudiziale?
Quando la convivenza è divenuta intollerabile ed è dannosa alla educazione dei figli. Ciascun coniuge può anche chiedere che la separazione sia addebitata all’altro per violazione dei doveri che derivano dal matrimonio, cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione.

• Che cosa comporta la dichiarazione di addebito?
Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento (ma non quello agli alimenti), i diritti sull’eredità del coniuge e quelli sulla sua pensione di riversibilità nel caso in cui non sia beneficiario di un assegno alimentare.

• Quale è la differenza tra assegno di mantenimento e assegno alimentare?
Il mantenimento deve essere adeguato al tenore di vita precedente alla separazione; gli alimenti vengono versati solo se il coniuge si trova in stato di bisogno e non possono eccedere lo stretto indispensabile.

• È lecito abbandonare la casa familiare, senza aver fatto la separazione legale?
No, perché fra gli obblighi del matrimonio c’è quello della coabitazione. Nella realtà, comunque, molte separazioni cominciano senza essere regolarizzate e la separazione legale avviene in seguito.

• Come si svolge il procedimento di separazione giudiziale?
Il coniuge che prende l’iniziativa deve rivolgersi a un avvocato, che presenta il ricorso di separazione. Il Presidente del Tribunale convoca i coniugi tenta una conciliazione e pronuncia i provvedimenti provvisori, destinati a durare fino alla sentenza.La causa, a questo punto, passa al Giudice istruttore che compie gli accertamenti necessari e riferisce al Tribunale che emetterà la sentenza di separazione. Il procedimento può durare alcuni anni.

• È possibile nella separazione giudiziale chiedere anche la divisione dei beni comuni?
No, se si tratta di comunione legale dei beni, in quanto questa si scioglie solo dopo che è intervenuta la separazione; sì, se si tratta di comunione convenzionale, cioè riguardante beni determinati fra coniugi in regime di separazione di beni.

• Una volta iniziata la separazione giudiziale, è possibile trasformarla in consensuale?
Sì, è sempre possibile, ed è quello che frequentemente avviene.

• Con quali criteri si stabilisce l’affidamento dei figli all’uno o all’altro genitore?
La decisione viene presa tenendo esclusivamente conto dell’interesse morale e materiale dei figliIn caso di disaccordo fra i genitori decide il Giudice, il quale può nominare un consulente esperto e tenere conto della volontà del minore.
• Come vengono regolati i rapporti fra i figli e il genitore che non ha l’affidamento?
Nell’atto di separazione, tenendo sempre presente l’interesse dei figli, si definiscono gli incontri e le vacanze con l’altro genitore. Queste disposizioni possono essere derogate su comune accordo dei coniugi.

• Quale è il ruolo del genitore a cui è stato affidato il figlio?
Il genitore affidatario esercita da solo la potestà sul figlio, a meno che, d’accordo o su ordine del Giudice, sia disposto l’esercizio della podestà da parte di entrambi i genitori.

• Che cosa deve fare chi esercita la potestà sul figlio?
Deve prendere le decisioni relative alla vita, all’educazione, alla salute e agli studi del figlio. L’altro genitore ha però il diritto e dovere di vigilare, ed eventualmente ricorrere al Giudice se ritiene che sia stato violato l’interesse del minore.

• A chi, e con quale criterio, viene assegnata la casa familiare?
La casa familiare spetta di preferenza al genitore a cui vengono affidati i figli, anche se è di proprietà comune o dell’altro coniuge o di terzi. Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare. Se non ci sono figli, la casa resta al coniuge che ne è proprietario o titolare del contratto di locazione; se la casa è dei due coniugi, essi stessi o il Giudice decidono a chi assegnarla, salvo dividerla se è possibile, oppure venderla su accordo delle parti.

• In quali casi viene stabilito un assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi?
Quando uno dei due coniugi non ha mezzi sufficienti per continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello che conduceva durante la convivenza matrimoniale.

• Con quale criterio si stabilisce l’importo dell’assegno di mantenimento?
In base alle circostanze e al reddito del coniuge tenuto a versarlo.

• Che cosa prevede la legge per il mantenimento dei figli?
Entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento, educazione e istruzione dei figli: perciò il genitore a cui non sono stati affidati dovrà contribuire economicamente, versando all’altro un assegno determinato in base ai rispettivi redditi e alle esigenze dei figli. Si può prevedere, oltre all’assegno mensile, un contributo alle spese di istruzione, mediche e straordinarie.

lunedì 18 giugno 2012

Si ai danni morali in caso di tradimento

Marito infedele?
Sì al risarcimento e alla separazione con addebito
(Cassazione civile, sez. I, sentenza 01.06.2012 n° 8862)

La violazione di obblighi nascenti dal matrimonio se da un lato giustifica la pronuncia di addebito a carico di un coniuge, dall’altro può configurare un comportamento che, incidendo su beni essenziali della vita, può produrre un danno ingiusto con conseguente diritto anche al risarcimento del danno morale.

Infatti la responsabilità tra coniugi, o del genitore nei confronti del figlio, non si fonda sulla mera violazione dei doveri matrimoniali o di quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione, a seguito dell’avvenuta violazione di tali doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute, la privacy, i rapporti relazionali, etc.

Ne consegue che la violazione dell'obbligo di fedeltà di un coniuge può dare diritto all'altro ad equo risarcimento del danno, considerate le incidenze di tale comportamento sulla salute, la privacy e la reputazione dell'altra parte.

Nel caso di separazione tra coniugi possono sicuramente coesistere la pronuncia di addebito e il risarcimento del danno, considerati i presupposti, i caratteri, le finalità, radicalmente differenti. E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1° giugno 2012, n. 8862.

Secondo gli Ermellini - sposando una nuova impostazione derivante dall’evoluzione giurisprudenziale in materia – in tale contesto rileva proprio la qualità di coniuge e la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, si configura come comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile.

Al contrario, in passato, si riteneva che l’addebito, strumento peraltro più sanzionatorio che risarcitorio, non soffrisse la cumulabilità di ulteriori risarcimenti, salvo che vi fossero specifici danni patrimoniali, per i quali il coniuge avrebbe potuto ovviamente essere ritenuto responsabile come nel caso in cui con il suo comportamento avesse arrecato perdite al patrimonio dell’altro coniuge; ovvero - ipotesi del tutto differente - il coniuge arrecasse danno all’altro, prescindendo dalla sua qualità in quanto mero soggetto danneggiante, come qualsiasi estraneo. Tale impostazione, peraltro, è stata accolta dal Giudice di merito e “bocciata” dalla Cassazione.

Nel caso di specie il Tribunale aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi con addebito al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà, assegnando la casa coniugale alla moglie, disponendo l’affidamento congiunto delle figlie minori con assegni a carico del marito a favore delle stesse, escludendo l’assegno di mantenimento nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali per la moglie.

Contro tale sentenza la moglie presentava appello, lamentando la mancata condanna del marito alla corresponsione dell’assegno di mantenimento e risarcimento danni a suo favore. Tuttavia, in sede di appello, il Giudice di merito, come già evidenziato, respingeva l’istanza della moglie richiamando l’orientamento giurisprudenziale oggi respinto dalla Cassazione. Infatti, secondo i giudici di Piazza Cavour l’evoluzione giurisprudenziale ha consentito l’entrata anche nei rapporti tra coniugi nonché verso la prole della logica e dei metodi della responsabilità civile, seguendo una linea che si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della responsabilità aquiliana. In buona sostanza, come già sostenuto dalla stessa Corte suprema in diverse pronunce, non solo la commissione dei reati, ma anche la violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, incidendo su beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali.

Da qui l’accoglimento del ricorso della donna con la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione.

www.dirittoinrosa.com

domenica 10 giugno 2012

Un giorno le presi la mano e ...

Mentre mia moglie mi serviva la cena, le presi la mano e ledissi:

''Devo parlarti''

Lei annui e mangio' con calma.
La osservai e vidi ildolore nei suoi occhi....quel dolore che all'improvviso mi bloccava la bocca...

Mi feci coraggio e le dissi: ''Voglio il divorzio''.

Lei nn sembro' disgustata dalla mia domanda e mi chiesesoavemente: '' Perche'?''.

Quella sera nn parlammo piu' e lei pianse tutta la notte.Iosapevo che lei voleva capire cosa stesse accadendo al nostro matrimonio, ma ionon potevo risponderle .... aveva perso il mio cuore a causa di un'altra donna... Giovanna!

Io ormai non amavo piu' mia moglie ... mi faceva solo tantapena ... mi sentivo in colpa, ragion per cui sottoscrissi nell'atto diseparazione che a lei restasse la casa, l'auto e il 30% del nostro negozio.

Lei quando vide l'atto lo strappo a mille pezzi!

''Come ?!avevamo passato dieci anni della nostra vita insieme ed eravamo ridotti a dueperfetti estranei?!''.

A me dispiaceva tanto per tutto questo tempo che aveva sprecatoinsieme a me ... per tutte le sue energie ... pero' non potevo farci nulla ... ioamavo Giovanna!

All'improvviso mia moglie comincio' a urlare e a piangereininterrottamente per sfogare la sua rabbia e la sua delusione ... l'idea deldivorzio cominciava ad essere realta'.

Il giorno dopo tornai a casa e la incontrai seduta allascrivania in camera da letto che scriveva...non cenai e mi misi a letto...eromolto stanco dopo una giornata passata con Giovanna.

Durante la notte mi svegliai e vidi mia moglie sempre li' sedutaa scrivere...mi girai e continuai a dormire.

La mattina dopo mia moglie mi presento' le condizioni affinche'accettasse la separazione.Non voleva la casa, non voleva l'auto .tantomeno ilnegozio...soltanto un mese di preavviso..quel mese che stava per cominciarel'indomani.Inoltre voleva che in quel mese vivessimo come se nulla fosseaccaduto!

Il suo ragionamento era semplice : ''Nostro figlio in questomese ha gli esami a scuola e non e' giusto distrarlo con i nostri problemi''.

Io fui d'accordo pero' lei mi fece un ulteriore richiesta.''Deviricordarti del giorno in cui ci sposammo, quando mi prendesti in braccio e miaccompagnasti nella nostra camera da letto per la prima volta...in questo mesepero' ogni mattina devi prendermi in braccio e devi lasciarmi fuori dalla portadi casa ''.

Pensai che avesse perso il cervello , ma acconsentii per nonrovinare le vacanze estive a mio figlio per superare il momento inpace.Raccontai la cosa a Giovanna che scoppio' in una fragorosa risata dicendo:''Non importa che trucchi si sta inventando tua moglie...dille che oramai tusei mio...se ne faccia una ragione!''.

Io e mia moglie era da tanto che non avevamo piu' intimita',cosi' quando la presi in braccio il primo giorno eravamo ambedue imbarazzati....nostro figlio invece camminava dietro di noi applaudendo e dicendo:''Grande papa', ha preso la mamma in braccio!''.

Le sue parole furono come un coltello nel mio cuore....camminaidieci metri con mia moglie in braccio ....lei chiuse gli occhi e mi disse abassa voce:''Non dirgli nulla del divorzio ..per favore...Acconsentii con uncenno , un po' irritato, e la lasciai sull'uscio.

Lei usci' e ando' a prendere il bus per andare al lavoro.

Il secondo giorno eravamo tutti e due piu' rilassati ...lei siappoggio' al mio petto e..potetti sentire il suo profumo sul mio maglione.Miresi conto ch era da tanto tempo che non la guardavo .... Mi resi conto che nonera piu' cosi' giovane...qualche ruga ..qualche capello bianco....!

Si notava il danno che le avevo fatto!ma cosa avevo potuto fareda ridurla cosi'?Il quarto giorno , prendendola in braccio come ogni mattinaavvertii che l'intimita' stava ritornando tra noi....questa era la donna che miaveva donato dieci anni della sua vita, la sua giovinezza, un figlio....e neigiorni a seguire ci avvicinammo sempre piu' .

Non dissi nulla a Giovanna per rispetto!.Ogni giorni era piu'facile prenderla in braccio e il mese passava velocemente.Pensai che mi stavoabituando ad alzarla , e per questo ogni giorno che passava la sentivo piu'leggera.Una mattina lei stava scegliendo come vestirsi...si era provata ditutto, ma nessun indumento le andava bene e lamentandosi disse: ''I mieivestiti mi vanno grandi, ''.

Li' mi resi conto che era dimagrita tanto...ecco perche' misembrava cosi' leggera!

Di colpo mi resi conto che era entrata in depressione...troppodolore e troppa sofferenza pensai.Senza accorgermene le toccai i capelli...nostro figlio entro' all'improvviso nella nostra stanza e disse :'' Papa' e'arrivato il momento di portare la mamma in braccio (per lui era diventato unmomento basilare della sua vita).

Mia moglie lo abbraccio' forte ed io girai la testa ... ma dentrosentivo un brivido che cambio' il mio modo di vedere il divorzio.Ormaiprenderla in braccio e portarla fuori cominciava ad essere per me come la primavolta che la portai in casa quando ci sposammo...la abbracciai senza muovermi esentii quanto era leggera e delicata ... mi venne da piangere!

L'ultimo giornofeci la stessa cosa e le dissi: '' Non mi ero reso conto di aver perdutol'intimita' con te....

Mio figlio doveva andare a scuola e io lo accompagnai con lamacchina...mia moglie resto' a casa.Mi diressi verso il posto di lavoro ..ma aun certo punto passando davanti casa di Giovanna mi fermai ..scesi e corsisulle scale...lei mi apri' la porta e io le dissi: ''Perdonami..ma non vogliopiu' divorziare da mia moglie...lei mi guardo' e disse: Ma sei impazzito?

Io le risposi: ''No...e' solo che amo mia moglie...era stato unmomento di noia e di routine che ci aveva allontanato .. ma ora ho capito iveri valori della vita , dal giorno in cui l'ho portata in braccio mi sono resoconto osservandola e guardandola che dovevo farlo per il resto della mia vita!"

Giovanna pianse mi tiro' uno schiaffo e entro' in casasbattendomi in faccia la porta.

Io scesi le scale velocemente , andai inmacchina e mi fermai in un negozio di fiori.

Le comprai un mazzo di rose e laragazza del negozio mi disse: Cosa scriviamo sul biglietto?

Le dissi: ''Ti prendero' in braccio ogni giorno della mia vitafinche' morte nn ci separi"

''Arrivai di corsa a casa...feci le scale entrai e di corsa miprecipitai in camera felicissimo e col sorriso sulla bocca......ma mia moglieera a terra ...morta!.

Stava lottando contro il cancro ...ed io che invece erooccupato a passare il tempo con Giovanna senza nemmeno accorgermene.

Lei per non farmi pena non me lo aveva detto, sapeva che stavaper morire e per questo mi chiese un mese di tempo...si un mese...affinche' anostro figlio non rimanesse un cattivo ricordo del nostromatrimonio....affinche' nostro figlio non subisse traumi.....affinche' a nostrofiglio rimanesse impresso il ricordo di un padre meraviglioso e innamoratodella madre.

Questi sono i dettagli che contano in una relazione...non lacasa....non la macchina....non i soldi...queste sono cose effimere che sembranocreare unione e invece dividono.

Cerchiamo sempre di mantenere il matrimonio felice ... ricordandosempre il primo giorno di questa bella storia d'amore.

A volte non diamo il giusto valore a cio' che abbiamo fino aquando non lo perdiamo.

Condividilo sulla tua bacheca invialo a più persone possibili ... affinche' magari questa tristestoria possa salvare una separazione...

sabato 9 giugno 2012

In Senato discute il ddl 957 che oltre a reintrodurre il concetto di patria potestà (cancellata dalla normativa sul diritto di famiglia del '75)

Olive Rosa ... sempre informate ...
Martedì 5 giugno alle 14.30, la Commissione giustizia del Senato discute il ddl 957 che oltre a reintrodurre il concetto di patria potestà (cancellata dalla normativa sul diritto di famiglia del '75) - modifica che recita "Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili" (Art. 316, Esercizio della potestà dei genitori) ...
IL PADRE e solo il Padre!
http://giulia.globalist.it/Secure/Detail_News_Display?ID=22469&typeb=0

Il ritorno della patria potestà martedì 5 Giugno 2012


Quandoci si separa chi ci rimette (economicamente) è lei. Eppure è il movimento dei padri separati che si batte perché venga riconosciuta una nuova malattia: la Pas. [Luisa Betti]


In Italia a essere più povere quando si separano, sono le donne. A dirlo è l'Istat che nel suo ultimo studio ha fatto i conti: una donna su quattro, nei primi due anni dopo la separazione, è a rischio povertà, in un rapporto di uno a sei per gli uomini. A fronte di padri che per dare i soldi alla ex moglie vanno a dormire in macchina, l'Istat precisa che le donne separate maggiormente a rischio sono quelle che pagano affitto ma anche quelle non avevano occupazione durante il matrimonio. Per l'esercito dei padri "nuovi poveri" a causa del mantenimento dei figli, che in Italia sarebbe il 13,8% della popolazione, c'è stato l'affido condiviso che - introdotto in Italia nel 2006 - ha offerto, oltre alla possibilità di attuare la giusta bigenitorialità, anche la breccia di affidi con domiciliazione presso il padre, intervento economico diretto e assegnazione della casa, perché se fino a poco tempo fa un minore non veniva allontanato dalla madre se non per gravissime ragioni, adesso capita sempre più spesso di sentire casi in cui il minore viene sottratto alla madre e messo in casa famiglia, o addirittura presso il padre teoricamente abusivo.

Cosa è successo quindi in Italia?

Il movimento dei padri separati, originariamente nato per denunciare il fenomeno delle sottrazioni internazionali di bambini in seguito a divorzi, è diventato un movimento che è arrivato, attraverso una fitta campagna svolta sul web e sui blog, a tacciare le donne che si occupano di diritto di famiglia, minori, violenza di genere, di nazifemminismo. Padri separati con all'attivo processi per maltrattamenti coniugali, che inneggiano a un movimento maschile i cui cavalli di battaglia sono due: la "falsa accusa" - ovvero che la maggiornaza delle violenze di genere sono false e che le donne ci marciano - e la Sindrome di Alienazione Parentale (Pas), che fa passare abusi e maltrattamenti in famiglia come invenzioni o esagerazioni del genitore che denuncia abusi in casa e che è, nella stragrande maggioranza, la madre. Ma "rivendicare l'affido di un figlio da parte di un padre che ha come obiettivo non l'accudimento ma la risoluzione di un problema economico che lo coinvolge, non è giusto", dice Rossella Santi, avvocata esperta di diritto di famiglia presso lo sportello della Casa delle donne di Roma.

Per chi non conoscesse questo acronimo, Pas sta per Parental Alienation Syndrome ed è una malattia inventata dallo psichiatra americano Richard Gardner che, oltre a essere un falso professore universitario morto suicida, sosteneva che "c'è un po' di pedofilia in ognuno di noi". Secondo Gardner la sindrome è "il risultato di una programmazione (brainwashing) effettuata da un genitore indottrinante e del contributo in proprio offerto dal bambino alla denigrazione del genitore bersaglio. Il contributo del bambino alla vittimizzazione del genitore bersaglio rappresenta l'elemento chiave che legittima la diagnosi di Pas". Cioè se un figlio o una figlia non vuole vedere uno dei due genitori, significa che l'altro/a ha manipolato il minore fino a farlo ammalare di Pas. Una sindrome che viene oggi spesso usata in maniera acritica nei tribunali per le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) fatte da psicologi incaricati dal giudice di fronte a contrasti sull'affido dei figli, malgrado questa malattia, in realtà, non esista. La Pas è stata negli ultimi dieci anni sottoposta a rigorose verifiche scientifiche, sia di parte psichiatrica sia di parte giuridica, e già nel 2002 la professoressa Carol Bruch, docente di discipline giuridiche all'Università Davis della California, concluse che la Pas non ha "né basi logiche né tantomento scientifiche", mentre nel 2009 le psicologhe Sonia Vaccaro e Consuelo Barea nel loro libro "El pretendido Síndrome de Alienación Parental - un instrumento que perpetúa el maltrato y la violencia", rilevarono come la Pas sia solo un "costrutto pseudo-scientifico" che, utilizzato in ambito giudiziario, genera "situazioni di alto rischio per i minori e provoca una involuzione nei diritti umani di bambine e bambini e delle madri che vogliono proteggerli".

Qui in Italia, invece, il passaggio dal rivendicare il sacrosanto diritto alla frequentazione dei figli e alla bigenitorialità, alla restaurazione del pater familias, è stato un attimo. Oggi, martedì 5 giugno alle 14.30, la Commissione giustizia del Senato discute il ddl 957 che oltre a reintrodurre il concetto di patria potestà (cancellata dalla normativa sul diritto di famiglia del '75) - modifica che recita "Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili" (Art. 316, Esercizio della potestà dei genitori) - introdurrà la Pas come norma di legge per cui "il comprovato condizionamento della volontà del minore, in particolare se mirato al rifiuto dell'altro genitore attivando la sindrome di alienazione genitoriale, costituisce inadempienza grave, che può comportare l'esclusione dall'affidamento".

Per Elvira Reale, psicologa che dirige a Napoli il Centro Clinico sul maltrattamento delle donne a Psicologia Clinica (ASL) ed è docente all'Università Federico II, "inserire la Pas in una legge come quella che si discute in Senato significa volere l'affido condiviso sempre e comunque, senza i paletti necessari per la protezione dei minori e fingendo di non sapere che oggi la violenza all'interno delle famiglie è un rischio elevatissimo e attestato anche dal Consiglio di Europa".

E se è vero che in Italia e in Europa, come scrive l'avvocata Barabara Spinelli - dossier per l'Onu "Femicide and feminicide in Europe. Gender-motivated killings of women as a result of intimate partner violence" - il 70% dei femmicidi è legato a violenza domestica, il non riconoscere questa violenza nei tribunali, e anzi consegnare in mano del genitore abusante i bambini, significa mettere a rischio una fetta importante della popolazione con tanto lascia passare legale timbrato dallo Stato.

"Il diritto di protezione di donne e minori - continua Reale - viene prima del diritto alla bi-genitorialità: le donne rischiano la vita nella violenza intrafamiliare e i minori rischiano, se non la vita, la loro integrità psico-fisica. La conseguenza che questa legge avrebbe nei tribunali rispetto alle donne che già si vedono sottrarre i figli portati in case famigli o direttamente ai padri, è che le madri non denunceranno più comportamenti genitoriali di abuso, violenza e molestie, perché avranno paura di non essere credute". Perché di solito sono proprio i genitori abusanti e maltrattanti che, respingendo le accuse, lanciano il dubbio che il minore sia affetto da Pas, trovando terreno fertile in psicologi che la diagnosticano senza sapere che non ha alcun fondamento scientifico. "Per fare un esempio, mi ricordo un caso - ricorda Reale - in cui i maltrattamenti fisici a due bambine, picchiate anche per futili motivi, sono stati considerati atteggiamenti normativi, ma soprattutto lavaggi intrusivi e dolorosi ripetuti nelle parti intime di bambine piccole sono stati definiti da una Ctu come pratiche di lavaggio maldestre".
La gente pensa che la cosa peggiore sia perdere una persona a cui si vuole bene.

Si sbaglia ...

La cosa peggiore è perdere se stessi mentre si vuole troppo bene a qualcuno, dimenticarsi che anche noi siamo importanti.

(Fabio Volo)

lunedì 4 giugno 2012

 Le Olive Rosa in ... Forma!


al Freesport di Monza ... una domenica mattina "scatenata"


... un'esperienza da RIFARE !!!


Domenica 3 Giugno 2012

GRAZIE a tutte le Olive Rosa,
a Fabio e Bea per il grande coinvolgimento
e a Nicoletta per la splendida accoglienza!!!

sabato 2 giugno 2012

Buon w.end Olivette ...

Ecco il programma di Domenica prossima:

- alle 10.00 Body Pump

- alle 11.00 Sh'bam

- alle 12.00 Body Ballance

 ... vi aspettiamo!

https://www.facebook.com/#!/events/225681047548334/